Le Regole


Il trust in Italia: le regole

LA CONVENZIONE DELL’AJA

Il trust in Italia: le regole. Vediamo in dettaglio quelle fondamentali da richiamare nell’atto istitutivo.

La Convenzione dell’Aja del 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, è stata ratificata dall’Italia con la Legge n. 364/89 e dal 1992 è possibile istituire trust anche nel nostro paese.

Il provvedimento esclude dal proprio ambito di applicazione sia le questioni riguardanti l’atto di trasferimento dei beni al trustee, che rimangono regolate dalle norme previste nella Legge n. 218/95, sia le norme imperative riguardanti materie diverse da quelle inerenti i rapporti giuridici derivanti dal trust richiamate dall’art. 15 della Convenzione, che così recita:

“La Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme di conflitto del foro quando non si possa derogare ad esse mediante un atto volontario, in particolare nelle seguenti materie:

  1. protezione dei minori e degli incapaci;
  2. effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
  3. testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria;
  4. trasferimento della proprietà e garanzie reali;
  5. protezione dei creditori in caso di insolvenza;
  6. protezione dei terzi in buona fede.

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.”

LEGGI REGOLATRICI

Secondo la Convenzione le regole di funzionamento del trust devono essere contenute nell’atto istitutivo e nella legge che lo regola. Il trustee è il soggetto che opera ed agisce per conto del trust e deve mantenere una appropriata contabilità e reportistica in relazione ai beni in trust.

Il trust deve rispondere a criteri di riservatezza e protezione del patrimonio. Non possono essere comunicati dati o informazioni sui soggetti e/o sui beni in trust a meno che non sia previsto nell’atto istitutivo oppure non sia imposto per legge.

La scelta della legge regolatrice viene effettuata, invece, all’atto di istituzione del trust dal disponente, deve essere in linea con le disposizioni ivi contenute. Per esigenze di migliore armonizzazione, sarebbe meglio scegliere la legge di un paese che abbia aderito alla Convenzione dell’Aja.

Molti paesi si sono dotati di una legge sui trust. Uno tra questi è la Repubblica di San Marino; in Europa: Cipro, Malta, Regno Unito. Non ancora l’Italia, nonostante i numerosi disegni di legge al riguardo.

REVOCA O MODIFICA DEL TRUST

Un trust è di regola irrevocabile, ma può essere revocabile se l’atto istitutivo lo dispone. Nella gran parte dei casi, tuttavia, la revocabilità del trust rischia di mettere in dubbio la serietà di intenti del disponente. L’irrevocabilità implica, infatti, che il trasferimento della titolarità dei beni conferiti sia definitiva senza possibilità alcuna di retrocessione e rende così solida e credibile la legittimazione del trustee a disporre dei suddetti beni sempre in conformità alle prescrizioni dell’atto istitutivo e della legge regolatrice.

Tuttavia vi sono anche casi in cui è insita nella finalità stessa del trust la possibilità di revoca. Si pensi al trust istituito con il trasferimento di partecipazioni azionarie da parte di chi ricopra cariche politiche – caso che ricorre sovente negli Usa –. Cessata la funzione pubblica è corretto che i beni rientrino nelle disponibilità del disponente.

La possibilità di modificare le regole del trust oppure la legge regolatrice può essere prevista nell’atto istitutivo per consentire maggiore flessibilità allo strumento. Il potere di modifica se attribuito al disponente – sono molte le leggi regolatrici che lo consentono –, potrebbe, in caso di contenzioso, pregiudicare le finalità di segregazione per le quali è stato creato.

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