TRUST, UN ESEMPIO PRATICO PER LA SOLUZIONE DI UNA CRITICITA’ FAMIGLIARE
Ecco il caso di un trust, esempio partico che rappresenta una soluzione ideale per tutelare una fattispecie famigliare. Il caso che ci è stato sottoposto è quello di un soggetto, non sposato e figlio unico, che convive con il genitore anziano e affetto da gravi sintomi di demenza senile. Il figlio era proprietario di alcuni immobili ed ha espresso preoccupazione per il caso in cui, malauguratamente, fosse venuto a mancare prima del genitore. Quest’ultimo, infatti, sarebbe rimasto solo e privo di un’adeguata assistenza.
LA SOLUZIONE PROSPETTATA
Di fronte al caso sottoposto alla nostra attenzione, la miglior soluzione è parsa quella di istituire un trust.
Una delle caratteristiche vincenti di tale strumento è la flessibilità e, in particolare, la capacità di adattarsi alla vita comune di ciascuno di noi plasmandosi alle personali esigenze di ognuno e rappresentando un valido strumento per il futuro per coloro che vivono la quotidianità di un familiare in difficoltà. Infatti, il trust si inserisce in un contesto giuridico che vede strumenti a tutela della persona e del patrimonio la cui reale operatività si è dimostrata troppo spesso rigida e caratterizzata da lungaggini burocratiche.
COSA HA CONSENTITO L’ISTITUZIONE DI UN TRUST
ll trust permette di vincolare determinati beni, mobili o immobili, a esclusivo interesse e vantaggio di uno o più beneficiari, tramite l’amministrazione di un soggetto terzo (il trustee) e secondo il programma e le indicazioni fissate dal disponente nell’atto istitutivo. In tal modo, è possibile gestire e risolvere oggi i problemi che potrebbero sopraggiungere in futuro, in questo caso, nell’eventualità in cui il figlio dovesse venire a mancare prima dell’anziano genitore.
In questo esempio pratico, in particolare, il figlio ha istituito un trust nel quale ha conferito la nuda proprietà dei suoi immobili, riservandosene dunque l’usufrutto, con la finalità di garantire un’adeguata assistenza vitalizia, e tutte le necessarie cure, al genitore anziano in caso di sua premorienza.
Nell’ipotesi in cui tale eventualità si verificasse, il trust diventerebbe pieno proprietario degli immobili, a seguito del consolidamento del diritto di usufrutto e di piena proprietà, ricevendone i relativi profitti attraverso i quali sarebbe in grado di assistere il genitore secondo le finalità del trust.
Nel caso in esame, la durata del trust coincide con la vita del genitore beneficiario. Nel caso in cui non dovesse mai verificarsi la premorienza del figlio, i beni residui presenti nel fondo in trust tornerebbero nella disponibilità del figlio disponente. In caso contrario, invece, alla morte del genitore beneficiario, e in assenza di altri beneficiari, è possibile prevedere che il fondo in trust venga destinato a un ente benefico preventivamente individuato nell’atto istitutivo.
FISCO E TRUST
Sotto il profilo fiscale, il conferimento di beni in trusee soggetto all’imposta di registro assolta in misura fissa. Infatti, l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale afferma l’inapplicabilità dell’imposta di successione e donazione, nonché delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, alla segregazione in trust di beni immobili e partecipazioni poiché il trasferimento è a titolo gratuito e non determina effetti traslativi.