APPLICABILITA’ IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE NEL TRUST
IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
L’orientamento più recente, e ormai consolidato, della Suprema Corte di Cassazione (2019-2020) riconosce l’irrilevanza degli atti di conferimento di beni in trust ai fini dell’applicabilità dell’imposta di successione e donazione. Infatti, ricorda la Corte, il presupposto impositivo ai fini della tassazione è rappresentato dal verificarsi di un effettivo trasferimento di ricchezza che comporti un’attribuzione patrimoniale stabile. Ne discende che l’imposta di successione e donazione , nel caso dei trust, si applicherà soltanto nell’ipotesi di attribuzione in capo al beneficiario finale.
Tutto ciò porta ad escludere che l’atto di dotazione in trust sia in sé da ritenere rilevante ai fini della fiscalità indiretta posto che non produce, in nessun caso, un concreto arricchimento in capo ai beneficiari del trust, neppure quando questi siano sin dall’inizio individuabili. La Suprema Corte, in definitiva, ha ritenuto il conferimento di beni in un trust quale fattispecie non imponibile trattandosi di un atto neutro, non in grado di realizzare un trasferimento di ricchezza suscettibile di tassazione, considerandola una disposizione funzionale ed attuativa degli scopi di segregazione del patrimonio e di costituzione del vincolo di destinazione. Gli atti di dotazione non realizzano, al contempo, alcun incremento patrimoniale a favore del trustee, il quale assume la titolarità del bene solo in funzione della realizzazione del programma contenuto nelle regole dell’atto istitutivo.
Il presupposto impositivo, invece, si considera compiuto solo con l’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.
LA NUOVA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate è stata, fino a poco tempo fa, irremovibile nell’affermare la tassazione del trust ”in entrata”, vale a dire, al momento del conferimento dei beni, escludendo, invece, la rilevanza fiscale delle attribuzioni patrimoniali successivamente poste in essere dal trustee a favore dei beneficiari.
Tale posizione, naturalmente, aveva creato una forte divaricazione e contrapposizione con l’orientamento ormai consolidatosi della Corte di Cassazione.
Da ultimo, finalmente, l’Amministrazione finanziaria sembra tuttavia aver mutato la sua posizione conla circolare esplicativa pubblicata in bozza lo scorso 11 agosto e in consultazione fino al 30 settembre ove la stessa Agenzia chiarisce la neutralità fiscale dell’atto istitutivo e dell’atto di dotazione ai fini delle imposte proporzionali, affermando l’applicabilità delle sole imposte di registro ed, eventualmente, ipocatastali, in misura fissa.