RESIDENZA FISCALE DEL TRUST
La residenza fiscale del trust è un elemento necessario da individuare per applicare un corretto trattamento fiscale.
L’individuazione della residenza si fonda sui criteri generali di cui all’art. 73, comma 3 TUIR. Si considera residente in Italia il trust che ha, nel territorio dello Stato, e per almeno la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, anche non continuativi) uno dei seguenti requisiti:
- la sede legale;
- la sede amministrativa;
- l’oggetto principale.
LA SEDE LEGALE
La sede legale è il criterio formale. È il centro di interesse del trust ed è individuato dall’atto istitutivo.
LA SEDE AMMINISTRATIVA
In linea generale la sede amministrativa è il luogo in cui si adottano tutte le decisioni utili per l’ordinaria amministrazione di una società. È il complesso organizzativo che il trustee utilizza per la gestione dei beni. Se non esiste una sede amministrativa, si prende in considerazione il domicilio fiscale del trustee stesso.
L’ OGGETTO PRINCIPALE
L’oggetto principale è rappresentato dall’attività esercitata per raggiungere le finalità previste dall’atto istitutivo. Per quanto riguarda il trattamento fiscale, si fa riferimento al luogo in cui si trovano i beni conferiti. Se non sufficiente, ci si baserà sul luogo dove viene esercitata in concreto l’attività.
LA PRESUNZIONE DI RESIDENZA
Il riferimento a sede legale, amministrativa e oggetto principale non esaurisce le ipotesi in cui il trust si considera residente in Italia. In alcuni casi, infatti, il trust si considera residente in Italia anche in mancanza dei requisiti indicati.
Il nostro ordinamento tributario, relativamente al trattamento fiscale del trust, prevede due presunzioni di residenza:
- si considerano residenti in Italia i trust istituiti nei Paesi che non consentono l’adeguato scambio di informazioni, quando almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia; L’elenco è aggiornato con cadenza semestrale (art 10 Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 comma 2 lettere a) e b).
- si considerano altresì residenti in Italia i trust istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia (non necessariamente beneficiario e/o disponente), trasferisca a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari.
Si tratta di una presunzione relativa ed è quindi sempre ammessa la prova contraria.
REGIME FISCALE DEI TRUST RESIDENTI ALL’ESTERO
È recente l’intervento normativo che ha di fatto riformato e chiarito quale sia il regime fiscale delle distribuzioni a beneficiari residenti in Italia da parte di un trust opaco residente all’estero. In data 27 ottobre 2019 è entrato in vigore l’art.13 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha modificato la precedente previsione agli artt. 44 e 45 del TUIR.
“Sono redditi di capitale…g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’ articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis*, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”;
*Per fiscalità privilegiata si intende un livello nominale di tassazione che risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (art.47-bis TUIR)
Comma 4-quater: “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”. Le presunzioni ex art. 73, comma 3 TUIR
Quanto esposto dovrebbe confermare che per i trust opachi residenti al di fuori delle zone territoriali considerate, vale il principio della non tassabilità dei redditi direttamente in capo ai beneficiari. Non vi è però chiarezza su questo aspetto spesso disatteso dall’A.d.E.