Con l’ordinanza n. 1131 del 17 gennaio 2019 la Cassazione modifica nuovamente (si spera in modo definitivo) quanto affermato nelle precedenti ordinanze, disponendo che “l’istituzione di un vincolo di destinazione non è tassata in sé e per sé, ma solo nel momento in cui si verifica un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario”, quando, cioè, il programma del trust ha avuto esecuzione, vale a dire quando il Trustee, alla scadenza del Trust, trasferisce al beneficiario i beni del Trust.
Pertanto gli atti di trasferimento dei beni al Trust da parte del Disponente scontano le imposte in misura fissa (€ 200,00) e non proporzionale; quest’ultima si applica al trasferimento dei beni dal Trust ai Beneficiari (salvo le franchigie di legge).