L’ordinanza della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 13 del 4 gennaio 2021 la Corte di Cassazione torna ad esprimersi sul tema della tassazione indiretta in materia di trust confermando l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma l’inapplicabilità dell’imposta di successione e donazione, nonché delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, alla segregazione in trust di beni immobili e partecipazioni poiché il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi.
Tassazione indiretta del trust: il presupposto impositivo
È stato ribadito, infatti, come il trasferimento della titolarità dei beni al trustee non configuri in capo a quest’ultimo un vero e proprio diritto di proprietà, come civilisticamente inteso, poiché il vincolo di destinazione insito nell’atto istitutivo limita fortemente i poteri dispositivi del trustee, che è tenuto unicamente ad amministrare e gestire il patrimonio in trust, in regime di segregazione patrimoniale, fino al suo trasferimento in capo ai beneficiari.
In sostanza, il trasferimento effettivo di ricchezza, mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, non è ravvisabile né al momento dell’atto istitutivo né a quello della dotazione patrimoniale del trust, ma soltanto all’atto di eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.
Pertanto, l’individuazione dei beneficiari nell’atto istitutivo, a meno che non determini un vero e proprio “diritto di apprensione” dei redditi del trust, non giustifica la tassazione indiretta con l’immediata applicazione dell’imposta proporzionale, poiché la sola designazione non equivale a considerare il trasferimento dei beni quale immediato e definitivo. Dunque, va esclusa la proporzionalità dell’imposta ipotecaria e catastale, da determinarsi invece in misura fissa, nonché va esclusa la debenza dell’imposta successoria.
Gli orientamenti della Suprema Corte
Appare opportuno segnalare che l’ordinanza in commento fa seguito ad ulteriori due ordinanze della Corte di Cassazione, le nn. 24153 e 24154 del 30 ottobre 2020, le quali, oltre a quanto fin qui illustrato, precisano che, anche nell’ipotesi di trust auto-dichiarato (nel quale c’è coincidenza tra la persona del disponente e quella del trustee), l’imposta di successione e donazione non è da ritenere applicabile in fase di conferimento dei beni. Anzi, la Corte ritiene che in questo caso tale inapplicabilità sia ancora più evidente mancando addirittura l’intersoggettività del trasferimento patrimoniale.
Come anticipato, le ultime pronunce del giudice di legittimità in tema di fiscalità indiretta del trust si inseriscono in un panorama che vede un orientamento ormai consolidato in tal senso. L’effetto è senz’altro l’indebolimento di ciò che poteva rappresentare un deterrente alla scelta del trust quale strumento per la protezione del proprio patrimonio, rendendo sempre più conveniente l’utilizzo di tale strumento nell’ottica della pianificazione e protezione patrimoniale.